Camera dei deputati

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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 64

    (Valutazione dei servizi precedentemente prestati alla Camera ai fini della determinazione della posizione di stipendio)

    1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97 per il personale di cui al comma 2 di tale articolo, ogni servizio anteriormente prestato a contratto alle dipendenze della Camera dei deputati, purché in modo continuativo, viene computato, al momento dell'inquadramento nel livello corrispondente, ai soli fini della determinazione della classe di stipendio, integralmente per il primo triennio e per metà per l'ulteriore periodo. Se, a seguito di pubblico concorso o concorso interno, l'inquadramento avviene in un livello superiore a quello cui è assimilabile, per il tipo di mansioni svolte, il precedente servizio a contratto, il servizio stesso è computato secondo le norme di cui al comma 2, ma i periodi di servizio convenzionalmente riconosciuti sono ulteriormente ridotti alla metà. A tutti i fini giuridici l'inquadramento in ruolo è sempre operato alla posizione iniziale del livello.
    2. In caso di passaggio, mediante pubblico concorso, da un livello ad altro superiore, l'anzianità di servizio posseduta nel livello di provenienza all'atto del passaggio viene computata, ai soli fini della determinazione della classe di stipendio e salva restando l'ammissione nel nuovo livello alla qualifica iniziale, nelle seguenti misure:
      • a) per tre quarti del periodo complessivamente trascorso nel livello o nei livelli di provenienza, quando si tratti di passaggio: dal primo al secondo livello; dal primo ovvero dal secondo ovvero dal terzo al quarto livello; dal quarto al quinto livello;
      • b) per la metà, negli altri casi.
    3. Se si hanno più passaggi successivi di livello per lo stesso dipendente, per ogni passaggio si applicano le norme di cui al comma 2, considerandosi, ai fini della base di calcolo, i servizi prestati in ciascun livello nella misura convenzionalmente riconosciuta al momento del passaggio immediatamente precedente.
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai componenti delle segreterie dei membri dell'Ufficio di Presidenza e ai componenti delle segreterie dei Presidenti delle Giunte e delle Commissioni, non dipendenti della Camera, che siano inquadrati in ruolo previo pubblico concorso o prova di qualificazione.